Corte di giustizia UE, sentenza 2 settembre 2021, in causa n. C-350/20
Anche gli extracomunitari con permesso unico di lavoro hanno diritto agli assegni di maternità e di natalità.
Come è noto, l’Italia riconosce il diritto all’assegno di natalità e a quello di maternità anche alle cittadine di Paesi terzi residenti in Italia purché in possesso del permesso di residenza di lunga durata, e nel secondo caso anche unicamente se con un reddito familiare inferiore a un certo livello e senza diritto all’indennità di maternità. Su richiesta di alcune cittadine di Paesi terzi legalmente residenti in Italia con permesso unico di lavoro, la Corte di giustizia UE, intervenuta su istanza del giudice italiano, ha dichiarato che la normativa italiana contrasta col diritto comunitario nella parte in cui esclude dal diritto all’assegno di natalità e a quello di maternità le donne in possesso del solo permesso unico di lavoro.