Corte di giustizia UE, sentenza 20 dicembre 2017 in causa n. 442/16, Gusa

20 Dicembre 2017

Anche nel caso in cui il cittadino di uno Stato membro svolga attività lavorativa autonoma in altro Stato membro, conserva tale qualità, ai fini di possibili provvidenze previste dal secondo, in caso di successiva mancanza di lavoro e richiesta di iscrizione all’Ufficio di collocamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il giudice irlandese che ha sollevato la questione avanti alla Corte di giustizia dubitava che la disciplina comunitaria – la quale stabilisce che il cittadino di uno Stato membro che svolge attività lavorativa in altro Stato membro per più di un anno conserva la qualità di lavoratore (qui al fine di percepire l’indennità per persone in cerca di occupazione) in caso di disoccupazione involontaria e iscrizione all’ufficio di collocamento del secondo Stato membro – si applicasse unicamente al lavoratore subordinato. La Corte esclude viceversa una tale lettura restrittiva della normativa comunitaria, in base sia al tenore letterale che all’economia generale e agli obbiettivi perseguiti dalla stessa.
Sezione: previdenza