Corte di giustizia UE, sentenza 21 marzo 2018, in causa n. C-551/16, Schiphorst

21 Marzo 2018

Limiti temporali al mantenimento dell’indennità di disoccupazione per coloro che si recano in altro Paese della Comunità alla ricerca di un lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Secondo il regolamento CE n. 883/2006 (applicabile anche alla Svizzera in forza di un accordo con la Comunità), che mira a coordinare i sistemi di sicurezza degli Stati membri al fine dei cittadini, di garantire l’effettiva libera circolazione, il disoccupato che si reca in altro Stato membro per cercare un lavoro, conserva il trattamento di disoccupazione erogato dallo Stato di provenienza per tre mesi, salvo che tale Stato ne preveda la proroga per un massimo di altri tre mesi. Sorta la questione se tale potere di proroga possa essere assolutamente discrezionale, la Corte di giustizia, investita della questione dal giudice dei Paesi Bassi, ha affermato che ogni Stato “può” e non “deve” prevedere tale proroga, ma che se la prevede, deve altresì precisare le condizioni obiettive per cui la proroga può o non essere concessa (nel caso esaminato, il diritto dei Paesi Bassi prevede il mantenimento del diritto alla previdenza in questione per sei mesi unicamente nel caso in cui esistano concrete prospettiva di impiego nello Stato di arrivo, certificate da un datore di lavoro locale).
Sezione: previdenza