Corte di giustizia UE, sentenza 25 luglio 2018, in causa n. C-338/17, Guigo

25 Luglio 2018

Consentito agli Stati membri di escludere dalla tutela salariale in caso di insolvenza dell’impresa i dipendenti cessati più di tre mesi prima della trascrizione della sentenza di apertura della procedura fallimentare.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il caso riguardava una lavoratrice bulgara che nell’agosto 2016, successivamente alla trascrizione nel dicembre 2013 della sentenza di apertura della procedura di insolvenza a carico del proprio datore di lavoro, aveva chiesto al Fondo bulgaro di garanzia dei diritti dei lavoratori il pagamento di alcune retribuzioni non pagate relative ad un rapporto cessato nel maggio 2012, ottenendo il rigetto della domanda. Rimessa alla Corte di giustizia la questione d’interpretazione della direttiva sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro in rapporto alla disciplina nazionale, la Corte ha affermato che la direttiva non osta a una disciplina statuale che, come quella bulgara, esclude dalla tutela in questione i dipendenti cessati più di tre mesi prima della trascrizione della sentenza di apertura della procedura di insolvenza a carico del datore di lavoro.
Sezione: previdenza