Corte di giustizia UE, sentenza 25 luglio 2018 in causa n. C-679/16

25 Luglio 2018

Il cittadino di uno Stato membro affetto da disabilità grave ha diritto ricevere il trattamento di assistenza personale previsto dalla legge a carico del proprio Stato nel caso che soggiorni in altro Stato membro per proseguire negli studi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Ancora una volta, come nel caso di cui alla sentenza del 12 luglio 2018 C-89/17 (più sotto), la Corte risolve la questione sottopostale richiamando il principio generale della libera circolazione e soggiorno del cittadino all’interno dell’Unione, che potrebbe essere pregiudicato dal timore dell’interessato di perdere un diritto che lo Stato di appartenenza gli assicura sul proprio territorio. Il caso esaminato è quello di un cittadino finlandese affetto da grave disabilità e nello Stato di residenza fruente di assistenza personale negli studi, che si era visto negare il diritto a fruire dell’assistenza personale nei giorni della settimana in cui per tre anni si sarebbe recato a Tallin per la prosecuzione degli studi.
Sezione: previdenza