Corte di giustizia UE, sentenza 25 novembre 2020 in causa n. C-799/19, NI +2

25 Novembre 2020

Non rientra nella nozione di “stato di insolvenza”, che secondo il diritto comunitario impone di garantire i “diritti non pagati” dei lavoratori, una situazione non accertata nell’ambito di un procedimento esecutivo concorsuale, salvo che lo Stato membro estenda la normativa comunitaria anche al mero accertamento di fatto dello stato di insolvenza.
Non rientra nella nozione comunitaria di “diritti non pagati” dei lavoratori, garantiti in caso di insolvenza del datore di lavoro, il danno morale subito a causa di un infortunio sul lavoro, salvo che il diritto nazionale introduca anche tale elemento nella nozione di retribuzione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La sentenza della UE si riferisce al caso di un lavoratore slovacco, deceduto a causa di un infortunio sul lavoro, i cui eredi avevano chiesto all’istituto di garanzia dei diritti non pagati dei lavoratori, nell’insolvenza del datore di lavoro accertata in una procedura esecutiva individuale, anche il risarcimento del danno morale subito in conseguenza della morte del proprio congiunto. Pur ribadendo che la direttiva comunitaria tutela unicamente i “diritti retributivi” non pagati a seguito dell’insolvenza del datore di lavoro accertata in un procedimento concorsuale, la Corte rinvia al giudice nazionale per l’accertamento dell’eventuale estensione della tutela comunitaria anche ai casi simili a quello considerato.
Sezione: previdenza