Corte di giustizia UE, sentenza 28 giugno 2018 in causa n. C-57/17, Checa Honrado

28 Giugno 2018

Nel delineare le garanzie per le retribuzioni dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, gli Stati membri devono rispettare il principio di eguaglianza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il casus belli era rappresentato da una speciale indennità prevista nel caso in cui il lavoratore opti per la risoluzione del rapporto se viene trasferito ad una distanza superiore a 450 Km. Per questa indennità – a differenza di altre, anch’esse speciali e stabilite quando lo scioglimento avviene per ragioni oggettive, anche se, in un caso, su iniziativa del lavoratore che reagisce a gravi inadempimenti del datore – la legge spagnola non prevede la garanzia dell’intervento dell’ente previdenziale pubblico in caso d’insolvenza del datore di lavoro. Investita della questione della relativa conformità al diritto comunitario, la Corte, pur rilevando che spetta ai singoli Stati stabilire quali emolumenti inserire nella “garanzia”, ricorda che questi devono comunque rispettare i principi di eguaglianza e di non discriminazione. E, affermando che la speciale indennità in esame è comparabile con quelle indicate, dichiara non conforme al diritto comunitario la norma spagnola che esclude la prima dalla garanzia accordata alle seconde.
Sezione: previdenza