Corte di giustizia UE, sentenza 3 giugno 2021, in causa n. C-784/19
Il lavoratore assunto da un’agenzia interinale situata in uno Stato membro e inviato per un breve periodo in altro Stato membro mantiene il regime previdenziale dello Stato di origine solo se l’agenzia interinale che l’ha assunto invia i propri dipendenti prevalentemente presso imprese utilizzatrici ivi stabilite.
La regola comunitaria in materia di legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori che si muovono all’interno della Comunità applica a essi la legislazione dello Stato in cui svolgano la propria attività lavorativa. Ma vi è un’eccezione per i lavoratori assunti da un’impresa stabilita in uno Stato (nel senso che ivi svolge normalmente la propria attività sostanziale e non meramente interna, amministrativa) e distaccati per un breve periodo in altro Stato membro, ai quali resta applicabile la legislazione previdenziale dello Stato d’origine. E’ sorto un problema interpretativo della disciplina comunitaria nel caso di un’agenzia interinale stabilita in Bulgaria che mette a disposizione per il lavoro tutti i propri dipendenti, assunti e formati in Bulgaria, presso imprese utilizzatrici tedesche. In questo caso non si può dire che l’agenzia svolga mera attività amministrativa, interna in Bulgaria, perché è proprio quella la propria attività d’impresa, per cui a tali lavoratori andrebbe applicata la previdenza dello Stato d’origine. Ma consentire a una tale impresa di fruire della deroga, collocando tutti o la maggior parte dei dipendenti che assume in altri Stati membri snaturerebbe la ratio della norme comunitaria, consentendole di scegliere la disciplina previdenziale nazionale a lei più favorevole, offrendo a imprese collocate in altro Stato lavoro a un costo inferiore, per la parte previdenziale, di quello praticato in quello Stato. Alla luce principalmente di queste considerazioni, la Corte adotta l’interpretazione della norma comunitaria nel senso indicato dalla massima.