Corte di giustizia UE, sentenza 7 ottobre 2019, in causa n. C-171/18, Safeway

7 Ottobre 2019

Fino a quando non vengono adottate misure per ripristinare la parità di genere violata, lo Stato deve osservare per ambedue i sessi le disposizioni più favorevoli.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La regola viene qui ribadita in un caso particolare, relativo al diritto del Regno unito, che prevedeva un’età pensionabile minore per la donna rispetto all’uomo, in un sistema che fonda sulla costituzione di un trust, che eroga i relativi trattamenti e il cui regolamento può essere modificato anche retroattivamente. Dopo la dichiarazione della Corte nel 1990 sulla discriminatorietà della fissazione di un’età pensionistica differenziata tra uomo e donna, gli organi del trust avevano preannunciato nel 1991 e adottato nel 1996 un’età uniforme per uomini e donne, optando anche per il periodo dal 91 al 96 per quella più svantaggiosa. La Corte dichiara tale disposizione contraria al diritto dell’unione, che anche in un caso siffatto, assicura, nel tempo necessario per ripristinare la parità di trattamento, l’applicazione uniforme dell’età più favorevole.
Sezione: previdenza