Corte di Giustizia UE, sentenza 8 dicembre 2022, in causa n. C-371/21
Illegittima la disciplina nazionale che subordina la concessione di una pensione di reversibilità all’iscrizione nel registro nazionale di un’unione civile, validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro.
Una coppia di cittadini francesi, residenti in Francia ma entrambi svolgenti attività di lavoro dipendente in Lussemburgo, aveva registrato un’unione civile (PACS) presso il Tribunale civile di Metz. A seguito della morte del partner, la compagna si era vista negare dal Lussemburgo la pensione di reversibilità con la motivazione che il PACS, registrato in Francia, non era stato iscritto nel repertorio dello stato civile lussemburghese quando erano in vita le due parti contraenti. Nell’ambito del conseguente procedimento giudiziale, originato dal ricorso della cittadina francese, la questione veniva portata all’attenzione della Corte di Giustizia, la quale ha confermato la natura discriminatoria della disciplina normativa lussemburghese, evidenziando come il subordinare la concessione della pensione di reversibilità alla circostanza che l’unione civile su cui fonda la domanda sia stata registrata in Lussemburgo costituisce una misura sproporzionata rispetto al (legittimo) obiettivo di assicurarsi che il trattamento pensionistico, finanziato con fondi pubblici, venga versato soltanto a una persona che possa dimostrare di essere effettivamente il partner del lavoratore deceduto. Tale obiettivo, infatti, potrebbe essere rag-giunto fissando condizioni meno stringenti, come, per esempio, la produzione di un documento ufficiale promanante dall’autorità competente dello Stato membro nel quale l’unione civile è stata costituita.