Corte di giustizia UE, sentenza 9 settembre 2020 in cause riunite nn. 674 e 675/2018
La previdenza integrativa nel trasferimento di azienda oggetto di procedura fallimentare.
Nel caso esaminato, si trattava di stabilire se il trasferimento dei diritti conseguenti a un trasferimento di azienda, avvenuto nel corso di una procedura fallimentare non finalizzata alla liquidazione dei beni dell’impresa, dovesse comprendere o non anche le quote maturate negli anni di servizio trascorsi, ma non ancora liquidabili, di una pensione integrativa prevista da un contratto collettivo aziendale. La Corte, esclusa l’obbligatorietà del trasferimento dei diritti a tale pensione già maturati alla data di apertura della procedura, afferma che lo Stato membro può scegliere tra l’escludere il trasferimento delle quote maturate e ancora non liquidabili oppure riconoscerlo, anche solo parzialmente (nel caso esaminato, solo per le quote maturate dopo l’apertura della procedura fallimentare). Ma “in ogni caso” in cui non riconosca, anche solo parzialmente, il trasferimento dei diritti in questione, deve assicurare agli aventi diritto una protezione equivalente a quella minima prevista per il caso d’insolvenza (così come, in caso di trasferimento di un’azienda in bonis, lo Stato membro non è tenuto ad assicurare il trasferimento di diritti di lavoratori a prestazioni di vecchiaia, invalidità o per i superstiti di tipo complementare, ma in ogni caso deve assicurare loro una tutela equivalente).