Corte di Giustizia UE, sentenza del 15 settembre 2022, in causa n. C-58/21
Non consentito agli Stati membri subordinare la concessione della pensione anticipata alla rinuncia da parte dell’interessato all’esercizio della professione forense in ogni luogo.
Dopo aver esercitato la professione legale per molti anni in Austria, nel 2017 un avvocato presentava all’Ordine degli avvocati di Vienna domanda di concessione della pensione anticipata di vecchiaia, dichiarando di rinunciare all’esercizio della professione forense in Austria, ma di mantenere al contempo la sua iscrizione all’albo degli avvocati dell’Ordine di Colonia, in Germania e nell’elenco degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione o dell’AELS, in Svizzera. La domanda veniva respinta in quanto la disciplina previdenziale forense austriaca prevede che la concessione della pensione di vecchiaia presuppone la rinuncia dell’interessato all’esercizio della professione forense “in qualsiasi luogo”. A seguito di ricorso da parte dell’avvocato, la controversia approdava all’esame incidentale della Corte di Giustizia, la quale, nell’enunciare il principio indicato sopra, osserva che: (i) una condizione come quella prevista nella legislazione austriaca, che richiede la rinuncia dell’interessato a esercitare la professione forense in patria e all’estero ai fini della concessione di una prestazione di prepensionamento, costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento e di circolazione nell’Unione degli aventi diritto a siffatta pensione; (ii) tale ostacolo non può considerarsi giustificato dal fine di tutelare le persone che esercitano la professione dalla concorrenza di quelle che già godono della pensione, dal momento che tale obiettivo può ben essere conseguito limitando la rinuncia all’esercizio dell’ attività professionale al solo territorio nazionale, o anche ad una zona geografica circoscritta di un altro Stato membro.