Corte di Giustizia UE, sentenza del 20 aprile 2023, in causa n. C-52/22
Nessuna discriminazione se la disparità di trattamento indirettamente connessa all’età di pensionamento è finalizzata ad allineare le pensioni dei dipendenti pubblici al regime generale.
In un giudizio in Austria, promosso da un dipendente pubblico di quel Paese, in pensione di vecchiaia dal 1° luglio 2020, che lamentava il carattere discriminatorio, connesso all’età, della legge nazionale che solo per coloro che maturano il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2021 prevede un trattamento deteriore quanto alla decorrenza dell’adeguamento dei relativi trattamenti al costo della vita, il giudice aveva chiesto l’intervento di interpretazione della normativa europea della Corte di giustizia. La Corte europea, dopo avere precisato che la normativa austriaca ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, osserva che: (i) la disciplina nazionale in questione non sembra dar luogo a discriminazione diretta in ragione dell’età; (ii) quand’anche si ritenesse che essa svantaggi, in via indiretta, soprattutto le persone di una certa età (circostanza che solo il giudice nazionale è competente a valutare), tale disparità di trattamento dovrebbe ritenersi giustificata dalla finalità (dichiarata dal legislatore austriaco) di realizzare il legittimo obiettivo di assicurare il finanziamento sostenibile del sistema pensionistico nazionale allineando altresì progressivamente il trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici al regime generale.