Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145

18 Ottobre 2023

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 il decreto-legge n. 145/2023, cd. decreto Anticipi collegato alla manovra finanziaria, prevede principalmente misure di carattere fiscale ma reca anche alcuni provvedimenti in materia di lavoro e previdenziale, che di seguito sintetizziamo:

  1. Anticipo del conguaglio della perequazione delle pensioni (art. 1). Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023, e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, il DL prevede l’anticipo al 1 ° dicembre 2023 del conguaglio della perequazione, ossia il meccanismo di adeguamento delle prestazioni al caro vita sulla base di indici ISTAT.
  2. Anticipo sul rinnovo dei contratti pubblici (art. 3). Si dispone, per il mese di dicembre 2023, l’incremento, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli.
  3. Indennità per il part time ciclico verticale (art. 18). Per i soggetti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico con aziende private nel 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente oppure percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico, viene riconosciuta un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023.
  4. Modifiche al reddito di cittadinanza (art. 19). Viene concesso un mese in più, fino al 30 novembre 2023, ai servizi sociali per comunicare all’INPS tramite la piattaforma l’avvenuta presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro. Decorso il termine, in assenza della comunicazione citata, l’erogazione del reddito verrà sospesa.