Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, in G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023
Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il decreto, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e del PNC, all’articolo 26 prevede che, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo, è riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è, o è stato, titolare di contratti di cui agli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010.
Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e nei limiti previsti dai Regolamenti UE n. 1407 e 1408/2013. L’esonero si applica per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DL n. 13/2023, con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, si provvederà a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio contributivo.