Decreto-legge 28 luglio 2023 n. 98, in G.U. n. 175 del 28 luglio 2023
Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.
Il decreto legge n. 98/2023, entrato in vigore il 29 luglio, reca disposizioni urgenti volte a facilitare, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione ordinaria (Cigo) e della Cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa), l’accesso ai relativi trattamenti in presenza di emergenze connesse alle eccezionali ondate di calore.
All’articolo 1, in particolare, attraverso una temporanea modifica della disciplina in materia di Cigo prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, viene consentito alle aziende dei settori edile, lapideo e delle escavazioni di ricorrere alla cassa integrazione senza che i periodi richiesti, ricadenti nel secondo semestre del 2023 (dal 1° luglio al 31 dicembre), incidano nella determinazione del tetto massimo di fruizione dei trattamenti nel biennio mobile.
In base alla disciplina ordinaria, per tutti gli altri datori di lavoro destinatari della Cigo, gli eventi oggettivamente non evitabili (Eone) sono già neutri ai fini del conteggio di questo limite massimo. Tuttavia l’art. 12 del citato D.Lgs. n. 148/2015 esclude dalla neutralizzazione i trattamenti richiesti proprio dalle aziende edili, lapidee e di escavazione.