Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, pubblicato in G.U. 24 giugno 2015 n. 144

24 Giugno 2015

Approvato definitivamente il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, concernente “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Sostanzialmente immutato rispetto allo schema di decreto approvato lo scorso 20 febbraio dal Consiglio dei ministri (segnalato nel n. 4/2015 delle Newsletter)
Tra le più interessanti novità, peraltro finanziate quasi tutte solo per l’anno 2015, va segnalata: a) la possibilità per la lavoratrice madre, dopo la nascita del figlio, di fruire dei giorni di congedo retribuito perduti a causa del parto anticipato nonché di sospendere la fruizione del congedo in caso di ricovero del neonato in ospedale; b) l’estensione anche al padre lavoratore autonomo del congedo di maternità previsto per il caso di morte, grave infermità etc. della madre lavoratrice autonoma; c) l’elevazione, da 8 a 12 anni di età del figlio, del periodo di possibile fruizione del congedo parentale (di ambedue i genitori che lavorano), con diritto al 30% della retribuzione per sei mesi fino al compimento del sesto anno di età del figlio, con la possibilità di fruire del congedo anche a ore o di sostituirlo con un part time al 50%; d) l’elevazione nella medesima misura, anche del periodo di fruizione del congedo parentale in caso di adozione o affidamento; e) l’estensione alla lavoratrice iscritta alla gestione separata INPS (o al coniuge iscritto alla gestione separata, in caso di morte etc. della madre) del diritto, in caso di adozione anche internazionale, ad una indennità per cinque mesi dall’ingresso dell’adottato in famiglia; f) l’automatismo dei diritti ai vari congedi per maternità, anche del padre, riconosciuti ai lavoratori della gestione separata anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte dei committenti; g) l’estensione al padre lavoratore autonomo e a quello libero professionista del diritto al congedo in caso di morte, grave infermità etc. della madre, rispettivamente, lavoratrice autonoma o professionista; h) la previsione del diritto della donna vittima di violenze di genere di astenersi dal lavoro per partecipare ad un percorso di protezione debitamente certificato; i) la previsione di benefici per il datore di lavoro che autorizza il telelavoro per esigenze di cure parentali dei dipendenti.
Sezione: normativa