Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62
Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Pubblicato nella G.U. n. 111 del 14 maggio 2024, il decreto modifica la terminologia in materia di disabilità, introducendo una nuova definizione che ricalca quella recata dall’articolo 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, da accertare con la valutazione di base. Il concetto di disabilità viene così ridefinito: non si considera più come una caratteristica intrinseca dell’individuo, ma come il risultato dell’interazione tra la persona e l’ambiente circostante.
Alla persona con disabilità è riconosciuto ora il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo (non più in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione), individuata all’esito della valutazione di base, anche con riferimento alla capacità complessiva individuale residua e all’efficacia delle terapie