Esposizione all’amianto

12 Giugno 2014

Riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 18, l. 179/2002 – Atto di indirizzo ministeriale – Prova – Legittimità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Cassazione, sentenza 12 giugno 2014 n. 13340
Abstract
La certificazione negativa dell’INAIL circa ricorrenza dei requisiti per fruire dei benefici pensionistici legati all’esposizione lavorativa all’amianto non esclude la possibilità di un accertamento diverso in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Commento
Come è noto, nella complessa vicenda normativa che ha riguardato l’attribuzione del beneficio della supervalutazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi prestati con esposizione lavorativa ultradecennale all’aspirazione di fibre di amianto, l’INAIL provvede ad accertare, sulla base di atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro, la misura e la durata dell’esposizione del singolo lavoratore richiedente, rilasciando la relativa certificazione. Sorta questione sulla natura di tale certificazione, la Cassazione fin dal 2010 ne ha escluso la natura autoritativa (di vero e proprio provvedimento amministrativo, da impugnare avanti al TAR), optando per la qualificazione quale atto ricognitivo, che non esclude, in caso di accertamento negativo, la via dell’accertamento giudiziario, con gli ordinari mezzi di prova.
Sezione: Previdenza