Hanno diritto all’Assegno Unico anche i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione
Corte d’appello di Torino, 30 settembre 2024
La Corte d’appello torinese condivide l’orientamento giurisprudenziale per il quale non può esservi distinzione tra titoli di soggiorno che danno diritto all’Assegno Unico Universale e, pertanto, rigetta l’appello presentato da INPS.
La decisione richiama l’art. 5, co. 8.1, del TUI e l’art. 3 della Direttiva 2011/98/UE, secondo cui le norme contenute nella direttiva – tra cui è compreso il principio di parità di trattamento – si applicano anche “ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022”.
Il Collegio afferma, inoltre, come la Legge n. 46/2021, pur non comprendendo un elenco esaustivo dei permessi di soggiorno che danno diritto alla prestazione, va comunque intesa in senso ampio perché, altrimenti, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa eurounitaria, sia con le norme interne, lette e interpretate coerentemente al diritto dell’Unione Europea.