Il Tribunale di Ravenna solleva la questione di legittimità costituzionale della disciplina della “Quota 100” nella parte in cui prevede che la pensione possa essere interrotta se il pensionato svolge attività lavorativa

27 Gennaio 2025

Tribunale di Ravenna, 27 gennaio 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

L’ordinanza di rimessione contesta l’interpretazione della Corte di Cassazione secondo cui, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato stabilito dall’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, in materia di pensione anticipata “Quota 100”, comporta la perdita dell’intera annualità pensionistica e non solo delle mensilità in cui si è svolta l’attività lavorativa. Secondo il Tribunale la norma contrasterebbe con il principio di ragionevolezza e proporzionalità, sancito dall’art. 3 della Costituzione, essendo l’effetto della stessa eccessivamente punitivo. Ancora, il Giudice ritiene che la disciplina normativa sia violi il diritto alla previdenza sociale tutelato dall’art. 38 Cost., in quanto l’interpretazione fornita dalla Cassazione alla norma in esame determina l’annullamento totale della protezione previdenziale per un intero anno.