Inail, circolare n. 13 del 3 aprile 2020 – Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro.
Con la circolare in esame l’Inail impartisce istruzioni operative ai propri uffici in merito alle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di interesse in materia infortunistica, nonchè di prestazioni a carico dell’Istituto. In particolare l’art. 42 del citato decreto-legge ha disposto, per il periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione per le richieste di prestazioni erogate dall’INAIL e la sospensione dei termini di revisione della rendita corrisposta dall’INAIL. L’art. 42, comma 2, del DL n. 18/2020 ha previsto inoltre che, qualora vi sia stato contagio da Covid-19 in occasione della prestazione lavorativa, tale evento è da considerarsi alla stregua di un infortunio sul lavoro. Conseguentemente, per tutta la durata dell’assenza saranno garantite le prestazioni erogate dall’INAIL, anche con riferimento ai periodi di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena connessi al contagio. Sono destinatari di tale tutela i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail. L’evento è a carico dell’assicurazione e non graverà sull’oscillazione del tasso medio a carico del datore di lavoro per andamento infortunistico.