Ingegneri: reversibilità del trattamento di anzianità, anche se non richiesto dal defunto che ne aveva titolo

25 Novembre 2024

Corte di Cassazione, sentenza 25 novembre 2024, n. 30315

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La coniuge di un ingegnere, che era stato titolare di pensione di invalidità e deceduto qualche mese dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità, aveva chiesto in giudizio alla Cassa di previdenza di settore di liquidarle la pensione di reversibilità del trattamento di anzianità del defunto, anziché quella, meno favorevole, del trattamento di invalidità. Pervenuta la causa alla Corte di cassazione, questa, confermando la decisione dei giudici di merito, osserva che: (i) la norma che disciplina la misura della pensione di reversibilità (art. 7, l. 6/81) fa riferimento non solo alla prestazione già in godimento da parte del defunto, ma anche a quella “che sarebbe spettata al medesimo”, espressione che include anche quel trattamento del quale l’assicurato avesse maturato i requisiti al momento del decesso pur non avendo presentato la relativa domanda; (ii) né la percezione da parte del defunto di una pensione di invalidità può costituire impedimento al godimento, in sua sostituzione, di una pensione più favorevole della quale maturino i requisiti, con riguardo alla quale ben può il superstite chiedere la liquidazione; (iii) a tale liquidazione non è infine di ostacolo il mancato esercizio dell’opzione per il trattamento più favorevole da parte dell’assicurato, come del resto esplicitamente previsto per la pensione di vecchiaia, la trasformazione nella quale si .produce per la sola maturazione dei requisiti.