INPS, circolare 10 febbraio 2020 n. 20

10 Febbraio 2020

Con la circolare l’Inps ricorda la misura, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, ovverosia della cassa integrazione guadagni, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo. La cassa integrazione non può essere superiore a 998,18 euro lordi mensili a fronte di una retribuzione uguale o inferiore a 2.159,48 euro. Oltre tale soglia l’assegno arriva al massimo a 1.199,72 euro lordi. Questi valori valgono anche per i contratti di solidarietà, il cui trattamento ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Sezione: previdenza e assistenza