INPS, circolare 16 febbraio 2022 n. 26
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2022.
Con la circolare n. 26/2022 l’Inps comunica l’importo massimo, in vigore dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale FIS, delle indennità di disoccupazione NASpI (lavoratori dipendenti), DIS-COLL (collaboratori) e ALAS (lavoratori autonomi dello spettacolo), dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Nell’ambito delle profonde modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2022 al sistema degli ammortizzatori sociali (v. scheda monografica pubblicata sulla newsletter n. 1 del 2022) si evidenzia, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale a cui i lavoratori hanno diritto in corrispondenza di periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’introduzione di un unico massimale in luogo dei tradizionali due importi massimi per fasce retributive, rendendo così ininfluente la retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Per l’anno 2022 il massimale mensile previsto per CIGO, CISOA, CIGS e assegno di integrazione salariale FIS è pari a euro 1.222,51 lordi (ovvero a euro 1.151,12 al netto della trattenuta contributiva dovuta del 5,84%).
Per ciò che riguarda le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’importo spettante è pari, per il 2022, ad euro 1.250,87, mentre l’importo massimo mensile erogabile è di euro 1.360,77.