INPS, circolare 22 marzo 2022 n. 43
Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
Con circolare n. 43/2022 l’Inps fornisce le istruzioni operative e i necessari chiarimenti normativi per permettere l’applicazione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori prevista dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
La riduzione contributiva, concessa in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ai lavoratori con un retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, sarà applicabile a partire dalle competenze del mese di marzo 2022.
L’esonero spetta a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno qualificabili come “imprenditori”. L’esonero si applica sia ai lavoratori già in forza che ai lavoratori che verranno assunti nel corso del 2022. Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dalla norma, i rapporti di lavoro domestico.