INPS, circolare 28 febbraio 2022 n. 34
Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nuove disposizioni, con decorrenza 1° marzo 2022, derivanti dall’istituzione dell’Assegno unico e universale
In assenza di figli per i quali spetta l’assegno unico universale, potranno comunque essere richiesti gli assegni per il nucleo familiare, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo in possesso dei requisiti di legge. Lo chiarisce l’Inps nella circolare n. 34/2022, in cui sono spiegati gli effetti dell’introduzione dell’assegno unico universale previsto dal D.Lgs. n. 230/2021 sulla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) di cui al DL 69/1988 e degli assegni familiari di cui al DPR 797/1955.
Nello specifico, la prestazione degli Anf sarà preclusa solo ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio che dà diritto al nuovo assegno unico universale in base all’articolo 2 del Dlgs 230/2021. Laddove, invece, nel nucleo siano presenti figli esclusi dal campo di applicazione dell’assegno unico universale (ossia di età pari o superiore a 21 anni se non disabile, o maggiorenne senza i requisiti previsti), la prestazione degli Anf potrà essere richiesta in via residuale per gli altri componenti del nucleo (coniugi, fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti).