INPS, circolare 7 marzo 2022 n. 36

7 Marzo 2022

Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

La circolare Inps n. 36/2022 introduce importanti novità riguardo alla fruizione dei cd. permessi legge 104 (articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) e del congedo straordinario per assistenza di familiari con disabilità grave (comma 5 dell’articolo 42 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) riguardo alle persone unite civilmente.

Finora infatti – difformemente da quanto accade per le persone unite in matrimonio – i benefici erano riconosciuti, sulla base della circolare n. 38 del 2017, all’unito civilmente (e anche al convivente di fatto a seguito di sentenza della Corte Costituzionale) esclusivamente per l’assistenza dell’altro/a unito/a civilmente e non dei parenti dell’altro/a unito/a. Ci si appellava infatti al fatto che la legge n. 76/2016 che istituiva le unioni civili non richiamasse espressamente l’art. 78 del codice civile, che stabilisce rapporti di affinità tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge: tali rapporti di affinità dunque non si vengono a creare tra l’unito civilmente e i parenti dell’altro.

Pertanto, sulla base della circolare n. 36/2022 per i lavoratori del settore privato il diritto ai permessi e legge 104 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Rimane ovviamente fermo per ogni tipo di situazione (matrimonio o unione civile) il rispetto del grado di affinità normativamente previsto (parenti o affini entro il secondo grado con possibilità di estensione fino al terzo grado).

Il rapporto di affinità non è invece riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la convivenza di fatto un istituto giuridico, ma una situazione di fatto.