INPS, circolare n. 108 del 22 dicembre 2023
Sentenza della Corte Costituzionale 8–30 giugno 2022, n. 162. Illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, in materia di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario.
Con la circolare n. 108/2023 l’Inps illustra i nuovi criteri definiti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 162/2022, relativi all’erogazione delle pensioni ai superstiti nei casi in cui siano applicabili i limiti di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335.
In attuazione di quanto stabilito dalla Consulta, la pensione ai superstiti potrà essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di quattro fasce di reddito. Nel caso di reddito:
- inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo Inps, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
- superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);
- superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);
- superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).