INPS, circolare n. 32 del 20 marzo 2023
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità.
Con circolare n. 32/2023 l’Inps chiarisce che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 105/2022 al Testo Unico in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs n. 151/2001), il lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo e che si dimette volontariamente entro un anno dalla nascita del figlio ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, sempreché ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
I lavoratori che si trovano nelle suddette condizioni, ai quali la domanda sia stata respinta nelle more della pubblicazione della circolare in commento, possono presentare istanza di riesame alla sede Inps territorialmente competente.