INPS, circolare n. 61 del 12 luglio 2023
Modifiche apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 alla disciplina del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La circolare n. 61/2023 illustra le modifiche apportate dalla legge di Bilancio per l’anno 2023 (legge n. 197/2022), alla normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La legge di Bilancio 2023 non interviene sui requisiti richiesti per poter beneficiare della misura in oggetto, ma ne riduce la sua durata. In particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità, in sostituzione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, che determina la durata per il periodo durante il quale il beneficiario si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 2 del richiamato decreto-legge e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.