INPS, circolare n. 62 del 25 maggio 2022
Posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale.
Con la circolare n. 62/2022 l’Inps fornisce istruzioni sulle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) all’istituto dell’APE sociale. Vengono in particolare recepite le disposizioni sul posticipo al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza della sperimentazione e precisati: a) i criteri di applicabilità della misura ai lavoratori addetti a mansioni gravose; b) i nuovi termini e le modalità di presentazione delle domande; c) la compatibilità dell’APE sociale con il reddito di emergenza, il reddito di cittadinanza e l’ISCRO.
La circolare chiarisce inoltre che chi aveva perfezionato i requisiti negli anni precedenti, ma non ha presentato domanda di verifica degli stessi, o è decaduto dal trattamento, può ripresentare domanda quest’anno, soggiacendo tuttavia alle nuove regole. In compenso chi ottiene la certificazione del diritto potrà presentare domanda anche dopo la nuova scadenza, cioè oltre il 2022.
L’Istituto conferma infine l’operatività, dallo scorso 1° gennaio, della nuova regola relativa ai disoccupati, che possono accedere all’Ape senza che siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione degli ammortizzatori sociali: chi da quella data è nella condizione di disoccupato può presentare domanda. A integrazione di quanto già indicato con le precedenti circolari, viene precisato che rientrano tra i disoccupati le persone licenziate durante o al termine del periodo di prova o a seguito della cessazione dell’attività aziendale. La circolare 62 chiarisce inoltre che lo status di disoccupato è compatibile a determinate condizioni con l’attività lavorativa, in quanto è disoccupato anche chi rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità e non svolge attività lavorativa, oppure lavora ma risulta incapiente.