INPS, circolare n. 70 del 26 luglio 2023
Intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Aggiornamento delle disposizioni vigenti.
La circolare in commento riassume le istruzioni e indicazioni amministrative in materia di intervento del Fondo di garanzia per il Tfr, nonchè per le ultime mensilità ex D.Lgs n. 80/1992, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14/2019) che ne ha modificato le modalità di intervento.
Relativamente ai presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia, la circolare distingue le due macro aree dei datori di lavoro soggetti a procedure concorsuali e dei datori di lavoro che non lo sono. Nel primo caso occorre verificare l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato (con tutta la problematica connessa alle vicende circolatorie dell’azienda), l’apertura di una procedura concorsuale e l’esistenza del credito per retribuzioni o per Tfr rimasto insoluto, al lordo delle ritenute fiscali. Con riferimento ai datori di lavoro non soggetti a procedura concorsuale, i requisiti per l’accesso al Fondo di garanzia sono costituiti dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, dall’inapplicabilità delle procedure concorsuali (con tutte le questioni che riguardano l’assoggettabilità in astratto o in concreto), dalla prova dell’esistenza del credito e, infine, dall’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.
La parte finale della circolare consiste in un utile riepilogo descrittivo della documentazione da allegare alla domanda caso per caso con l’intento, già in questa sede, di accorciare i tempi di definizione delle domande ed evitare i molteplici contenziosi che possono scaturire a fronte di domande incomplete o carenti della prova di requisiti fondamentali per l’accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia.