INPS, circolare n. 73 del 24 giugno 2022

24 Giugno 2022

Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50. Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

L’Inps interviene nuovamente in materia di indennità una tantum di 200 euro introdotta dal DL n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti) fornendo numerose istruzioni applicative per accedere alla misura.

La circolare n. 73/2022, in particolare, chiarisce che:

  1. Il periodo di riferimento per la verifica del diritto all’esonero dello 0,8%, originariamente fissato dalla norma nel primo quadrimestre 2022, è esteso fino al 23 giugno 2022. Preme sottolineare che l’Istituto fa esplicito riferimento alla verifica del “diritto all’esonero” dello 0,8% e, dunque, non alla sua effettiva fruizione da parte del lavoratore. Inoltre, viene chiarito che la fruizione dell’esonero dello 0,8% esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro.
  2. I datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), laddove in forza nel mese di luglio 2022, subordinatamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ordinari previsti (non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza). Da parte sua l’INPS riconoscerà l’indennità una tantum di 200 euro a tali categorie di lavoratori (lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS) solo in via residuale, a domanda, laddove non abbiano già percepito la misura nel mese di luglio 2022 da un datore di lavoro.
  3. È esclusa l’erogazione della indennità una tantum di 200 euro per il tramite dei datori di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD). I datori di lavoro agricolo non dovranno pertanto acquisire alcuna dichiarazione dagli operai a tempo determinato, in quanto non tenuti ad erogare direttamente alcunché. Sarà l’Inps a erogare in via automatica il bonus a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021. Il pagamento sarà effettuato ad ottobre 2022.

 

Con riferimento alla platea dei beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, l’Inps sottolinea che, stante il richiamo contenuto nella norma “ai lavoratori dipendenti”, vi rientrino in generale tutti i titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che soddisfino i requisiti fissati dall’art. 31 del DL n. 50/2022.

Rispetto ai trattamenti pensionistici, l’Istituto evidenzia che verrà erogata l’indennità una tantum di 200 euro ai titolari di pensioni sia dirette che ai superstiti (dunque, compresi i titolari di pensione di reversibilità e di assegno ordinario di invalidità), mentre non erogherà l’indennità una tantum ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).

L’INPS ribadisce infine che l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, anche nel caso in cui sia titolare di più rapporti di lavoro.

Da ultimo, si segnala che l’Istituto chiarisce che l’indennità è riconosciuta nella misura di 200 euro anche ai lavoratori con contratto a tempo parziale: in sostanza, laddove si accertino le condizioni di spettanza, la predetta indennità è erogata in misura fissa, pari a 200 euro, senza alcun riproporzionamento in funzione del periodo di svolgimento della prestazione lavorativa o della sua durata.