INPS, messaggio 14 ottobre 2021 n. 3495
Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa.
Con il messaggio n. 3495/2021 l’Inps recepisce l’indirizzo giurisprudenziale della corte di Cassazione secondo cui il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una condizione di erogabilità dell’assegno mensile d’invalidità ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la cui mancanza è deducibile e rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado di giudizio. Si tratta di una prestazione che spetta agli invalidi civili di età compresa fra il 18° e il 67° anno. Nei loro confronti deve essere stata accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, nonché il mancato svolgimento dell’attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione sussiste.