INPS, messaggio 21 marzo 2022 n. 1282
Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Precisazioni in ordine agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di integrazione salariale relativi all’anno 2022.
Con il messaggio n. 1282/2022 l’Inps interviene nuovamente sul riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali operata dalla Legge di Bilancio 2022, per fornire ulteriori indicazioni riguardo l’applicazione del massimale unico ai trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 1° gennaio 2022, già analiticamente illustrato con la circolare n. 26/2022.
Come noto, il nuovo comma 5-bis introdotto all’art. 3 del D.Lgs n. 148/2015 dal comma 194 della legge n. 234/2022 ha previsto, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’abbandono dei previgenti due massimali per fasce retributive introducendo un unico massimale, pari per il 2022 ad euro 1.222,51.
Al riguardo l’Inps, a seguito di approfondimenti compiuti con il Ministero del Lavoro, chiarisce che per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico.