INPS, messaggio 5 novembre 2021 n. 3809
Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.
L’INPS, con il messaggio n. 3809/2021, fornisce le modalità operative per la fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, comma 16), in seguito alla decisione del 27 ottobre 2021 della Commissione europea, che ha autorizzato la concessione dello sgravio, ritenendolo una misura di aiuto di Stato ammessa.
Il perimetro delle potenziali beneficiarie definito dall’Inps risulta tuttavia assai circoscritto. Lo sgravio contributivo fino a 6mila euro annui – portato dalla Legge di Bilancio 2021 per quest’anno e per il prossimo dal 50% al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – varrà difatti per contratti a tempo indeterminato, a termine, o per stabilizzare rapporti di lavoro, ma le lavoratrici da assumere dovranno appartenere a specifiche categorie di “donne svantaggiate”:
- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.