INPS, messaggio n. 1562 del 7 aprile 2022

7 Aprile 2022

Assegno di natalità (c.d. bonus bebè). Requisiti per i cittadini di Paesi terzi non comunitari.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con il messaggio n. 1562/2022 l’Inps riepiloga le diverse disposizioni di legge relative all’assegno di natalità (bonus bebè) che si sono succedute nel tempo. Per il 2022 la prestazione non è stata prorogata, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nel 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.

Il messaggio fornisce inoltre i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022 ha dichiarato infatti incostituzionali le norme istitutive del Bonus Bebè, secondo cui potevano accedere alla prestazione anche i cittadini extracomunitari purché in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. È stato inoltre stabilito che possono richiedere la prestazione anche gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per lavoro o ricerca di durata superiore a sei mesi.

Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, le domande presentate dagli extracomunitari in possesso dei titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria, devono essere accolte.