INPS, messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024
Criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
L’Inps, con il messaggio n. 30/2024, fornisce precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’art. 42, commi 5 e seguenti del D.Lgs n. 151/2001, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare l’Istituto, confermando l’interpretazione fornita con le circolari n. 64/2001 e n. 32/2012, ribadisce che durante il periodo di congedo straordinario il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, nonché delle gratifiche, indennità e di tutte le voci fisse e continuative del trattamento. Dal calcolo devono al contrario rimanere esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.