INPS, messaggio n. 3951 del 9 novembre 2023
Durata del congedo di maternità in presenza di decreto di collocamento provvisorio che riconosca ai genitori collocatari i benefici di cui all’art. 80, della Legge n. 184/1983.
Con messaggio n. 3951 l’Inps conferma il suo indirizzo circa i diritti dei genitori che si trovino nella condizione di collocamento a scopo di successiva adozione o affidamento.
L’intervento dell’Istituto è stato sollecitato a seguito di alcune sentenze di tribunali che, nel concedere il collocamento preadottivo, avevano richiamato i diritti dei genitori previsti dall’articolo 80 della legge 183/1984. Tale norma dispone che «alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici». Pertanto, ciò dovrebbe estendere anche alle coppie in stato di affidamento il diritto al congedo di maternità per la durata di 5 mesi.
Tuttavia, l’Inps, nel richiamarne l’articolo 26 del Testo unico di maternità, sottolinea come la disposizione abbia previsto una specifica disciplina delle tutele spettanti ai genitori adottivi o affidatari, differenziando la durata del congedo di maternità dei genitori adottivi (pari a 5 mesi) da quella dei genitori affidatari (pari a 3 mesi). L’affidamento preadottivo è pertanto parificato alla adozione con diritto a 5 mesi di congedo di maternità, mentre l’affidamento (non preadottivo) dà diritto a 3 mesi di congedo di maternità e solo al perfezionamento dell’eventuale adozione o affidamento preadottivo, sarà possibile fruire dei restanti 2 mesi.