Invalidità civile: ambito del giudizio di opposizione all’accertamento tecnico preventivo

5 Dicembre 2024

Corte di Cassazione, sentenza 5 dicembre 2024, n. 31168

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’art. 445 bis c.p.c. prevede, per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile etc., l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio. Allorché una delle parti – il richiedente o l’INPS – intenda contestare le conclusioni del CTU, essa è tenuta a formulare dichiarazione di dissenso e a depositare ricorso. In quest’ultima sede (giudizio conseguente a dissenso dell’INPS), nel caso in esame, l’ente previdenziale aveva eccepito la carenza in capo al richiedente dei requisiti contributivi. La Cassazione, confermando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso dell’istituto previdenziale, si sofferma sul tema riguardante l’ambito di cognizione del giudice adito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.p. e sul punto osserva che: (i) come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in una precedente sentenza del 2022 (n. 29275), il giudizio ex art. 445 bis riguarda solo l’accertamento del requisito sanitario; (ii) in altre parole, al giudice adito ai sensi del co. 6 dell’art. 445 bis c.p.c. (per il cd. «giudizio di opposizione ad ATP»), l’unica verifica consentita – al di fuori dell’accertamento del requisito sanitario – è quella della manifesta carenza dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell’azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l’accertamento stesso è finalizzato.