Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. n. 936 del 15 giugno 2021
Distacco transnazionale e tutela per i lavoratori somministrati.
L’articolo 12 del Regolamento UE n. 881/2004 non nega la possibilità di differenti condizioni previdenziali tra i vari Stati membri dell’Unione europea, con conseguenti differenze di costo previdenziale dei lavoratori, ma la libertà di stabilimento non può spingersi sino al dare luogo a dinamiche di vero e proprio “dumping”, inteso come pressione al ribasso fra i sistemi sociali di Paesi diversi e generalizzata riduzione del livello di tutela. Riportandosi a tale principio, contenuto nella sentenza della Corte di giustizia Ue del 3 giugno 2021 nella causa C-784/19 (vedi sentenza), l’Ispettorato nazionale del lavoro ha rimarcato la necessità di verificare, nell’ambito dell’attività ispettiva e ai fini della genuinità del distacco, che l’attività svolta nel Paese di stabilimento dall’impresa distaccante non consista nella mera amministrazione o gestione interna. Ne consegue che, anche in presenza di una attività di selezione e reclutamento del personale effettuata nel Paese di stabilimento da un’impresa che effettua somministrazione di lavoro, l’assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale presso Stati membri diversi comporta la contestazione della genuinità del distacco, con le conseguenze sanzionatorie di cui al D.Lgs. n. 136/2016.