La Corte ribadisce: APE sociale anche a chi non ha in precedenza percepito l’indennità di disoccupazione

25 Marzo 2025

Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2025, n. 7846

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nell’accogliere il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza d’appello che gli aveva negato il diritto a fruire dell’indennità ex art. 1, co. 179, l. 232/16 (c.d. APE sociale), per non avere beneficiato, nei tre mesi precedenti alla domanda amministrativa, dell’indennità di disoccupazione, la Cassazione ribadisce la posizione già espressa da Cass. 24950/24, secondo cui la norma che ha istituito l’APE sociale, nell’identificare i requisiti per beneficiare dell’indennità, contempla lo stato di disoccupazione, mentre non prevede la condizione positiva della fruizione dell’indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa. I giudici di legittimità aggiungono, quindi, che la diversa interpretazione proposta da INPS indurrebbe facilmente sospetti di illegittimità costituzionale art. 1, co. 179, l. 232/16, non potendo logicamente giustificarsi la disparità di trattamento degli assicurati a fronte di una situazione di bisogno che, per coloro che non hanno potuto avere accesso alla tutela per la disoccupazione, è perfino più grave di coloro che, invece, hanno potuto beneficiarne.