La Corte ribadisce: no alla NASpI per il lavoratore che omette di dichiarare l’attività di lavoro autonoma avviata antecedentemente alla presentazione della domanda

30 Dicembre 2024

Corte di Cassazione, ordinanza 30 dicembre 2024, n. 34895

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel cassare la sentenza d’appello, che aveva accolto la richiesta di pagamento della NASpI presentata da un lavoratore già titolare di partita iva prima della presentazione della relativa domanda amministrativa, la Cassazione ribadisce il consolidato orientamento (v., tra gli altri, Cass. 1053/24) secondo cui la fattispecie cui si correla la decadenza prevista dall’art. 11, d.lgs. 22/15 è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della prestazione. I giudici di legittimità osservano altresì che tale soluzione non si pone in contrato né con l’art. 38 Cost., in quanto la scelta legislativa della decadenza in luogo di una riduzione del trattamento NASpI fino al limite del reddito autonomo anteriore è insindacabile, poiché rimessa alla discrezionalità del legislatore, né con l’art. 3 Cost., non potendosi riconoscere alcun affidamento incolpevole del lavoratore in una diversa lettura interpretativa, dal momento che, al tempo in cui non fu effettuata la comunicazione all’Inps, mancava un orientamento giurisprudenziale di segno diverso da quello qui affermato.