Legge 21 settembre 2022 n. 142, in G.U. n. 221 del 21 settembre 2022
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
In sede di conversione in legge del cd. decreto Aiuti-bis il Parlamento, mediante l’inserimento di due nuovi articoli, ripristina alcune disposizioni in materia di lavoro agile vigenti durante il periodo emergenziale COVID-19. Nello specifico:
a) fino al 31 dicembre 2022 viene reintrodotto il diritto al lavoro agile per i lavoratori cd. fragili e i lavoratori genitori di figli minori di 14 anni (art. 23-bis);
b) viene ripristinato, sempre sino al 31 dicembre 2002, il regime dello smart working cd. semplificato, ovvero la possibilità per i datori di lavoro privati di impiegare il personale in regime di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali, comunicando al Ministero del Lavoro i soli nominativi dei dipendenti interessati e la data di cessazione del ricorso allo smart working (art. 25-bis).
Queste disposizioni erano scadute il 31 agosto e dal 1° settembre si era pertanto tornati al regime ordinario, che prevede imprescindibilmente la stipula di un accordo individuale come condizione per l’accesso dei lavoratori a forme agili di organizzazione della prestazione lavorativa.
Adesso, a seguito dell’introduzione dell’articolo 25-bis del decreto Aiuti-bis, fino al 31 dicembre 2022 si avrà la coesistenza di due regimi di lavoro agile, quello ordinario (con le modifiche recate dal cd. decreto Semplificazioni) che prevede l’accordo individuale e quello emergenziale “ripristinato” che ne prescinde.
Confermate, in sede di conversione, tutte le altre misure di interesse per il lavoro, in particolare: a) il regime fiscale, in deroga all’art. 51, comma 3 del TUIR, che prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2022, l’innalzamento del limite di esenzione fino a euro 600 non solo per i beni e servizi ceduti ai dipendenti ma anche per le somme erogate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche di elettricità, acqua e gas; b) l’innalzamento al 2% della misura dell’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore (fissato in origine allo 0,8%) per i periodi di paga da luglio a dicembre 2022; c) l’estensione del bonus 200 euro ad alcune categorie di lavoratori che non lo hanno percepito nel mese di luglio 2022.