L’occupazione superiore a 6 mesi fa venir meno l’ASpI, quale che sia il reddito percepito

30 Dicembre 2024

Corte di Cassazione, ordinanza 30 dicembre 2024, n. 34894

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Tribunale e Corte d’appello, accogliendo la domanda di una lavoratrice nei confronti dell’Inps, avevano escluso il diritto dell’Istituto a ripetere le somme erogate a titolo di ASpI, nonostante ella avesse in seguito lavorato per un periodo superiore a 6 mesi. Secondo i giudici di merito, che avevano fondato il proprio convincimento sull’art. 4, lett. a, d.lgs. 181/00, lo stato di disoccupazione presente al tempo della corresponsione dell’indennità non poteva intendersi successivamente cessato, poiché il nuovo rapporto di lavoro subordinato aveva prodotto un reddito annuo inferiore al limite minimo necessario per la relativa imposizione fiscale. La decisione è cassata dai giudici di legittimità, i quali, accogliendo il ricorso dell’INPS, osservano che: (i) la disciplina normativa dell’ASpI, di cui all’art. 2, co. 14 e 15, l. 92/12 (a differenza di quella della Naspi, di cui al D. Lgs. n. 22/2015) non fa alcuna menzione al tema reddituale, limitandosi a dire che in caso di sopravvenuta assunzione con contratto di lavoro subordinato per un periodo non superiore a 6 mesi, l’indennità è sospesa e riprende a decorrere cessata l’occupazione; (ii) né, d’altro canto, nell’individuare il significato dello stato di disoccupazione, la l. 92/12 fa alcun riferimento all’art. 4, d.lgs. 181/00.