L’omesso versamento delle ritenute è reato anche se il datore versa in grave crisi economica
Corte di Cassazione, sez. penale, sentenza 13 dicembre 2024, n. 45803
La Corte d’appello aveva confermato la condanna del legale rappresentante di una società per il reato di cui all’art. 2, co. 1 bis, dl 463/83, per avere omesso il versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei propri dipendenti per un importo complessivo di circa 18.000 euro. La Cassazione, nel rigettare il ricorso dell’imputato – ove, in chiave difensiva, si evidenziava che, ai tempi della commissione del reato, l’imputato versava in una situazione di grave crisi economica che gli aveva impedito di onorare il debito tributario –, ribadisce l’orientamento interpretativo, ampiamente consolidato nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché il reato in questione è a dolo generico, per la sua integrazione è sufficiente la mera consapevolezza di omettere i versamenti dovuti, risultando pertanto irrilevante, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte ad altri debiti ritenuti urgenti. I giudici di legittimità osservano altresì che il datore, in qualità di sostituto di imposta, adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui e, in ragione di ciò, deve ritenersi vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni. La conclusione che se ne trae è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all’Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte.