Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto n. 143 del 25 giugno 2021
Appalti in edilizia. Durc di congruità.
Con decreto del 25 giugno 2021, appena registrato alla Corte dei Conti, il Ministero del Lavoro ha definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il decreto si applica ai lavori pubblici, a quelli privati (solo sopra i 70mila euro), ai subappalti ed anche in caso di lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione, e riguarda tutte le attività «direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile». Le disposizioni ministeriali saranno efficaci a partire dai lavori denunciati dal 1° novembre 2021.
Si tratta di un provvedimento anticipato da diversi atti: il decreto-legge n. 76/2020 e l’accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, che individua le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera in relazione a diverse categorie di lavori edili (c.d. indici di congruità).
L’obiettivo del nuovo “Durc di congruità” è doppio: contrasto al lavoro nero e ai fenomeni di dumping contrattuale. Ai fini della verifica sul raggiungimento della percentuale minima di incidenza della manodopera fissata dal decreto faranno fede i dati comunicati alla Cassa edile sul valore complessivo dell’opera e sul valore dei lavori edili previsti. Prima del saldo finale dei lavori, l’impresa dovrà richiedere proprio alla Cassa edile l’attestazione di congruità della manodopera. Qualora non sia possibile rilasciarla, le difformità riscontrate saranno comunicate in maniera analitica all’impresa, con l’invito a regolarizzare la sua posizione entro quindici giorni. Scaduto questo termine, scatterà l’iscrizione nella Banca dati delle imprese irregolari.
Gli effetti di un eventuale esito negativo saranno rilevanti: il decreto, infatti, stabilisce che esso inciderà «dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del Durc online». Pertanto senza congruità non verrà rilasciato nemmeno l’ordinario Durc, con il rischio per l’impresa di venire, di fatto, esclusa dalla partecipazione alle gare d’appalto nel proprio settore.