Mobilità – Contributo di mobilità – Diritto all’esenzione dall’obbligo di pagamento del contributo i …

11 Novembre 2014

Mobilità – Contributo di mobilità – Diritto all’esenzione dall’obbligo di pagamento del contributo in favore dell’imprenditore che versi nell’impossibilità di proseguire l’attività a causa del sequestro dell’impianto produttivo disposto dall’autorità giudiziaria – Non sussiste

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 11 novembre 2014 n. 23984
Abstract
L’esonero dal pagamento all’INPS del contributo previsto in caso di messa in mobilità del personale si applica nella sola ipotesi in cui il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi della procedura (fallimento, etc.).
Commento
Si trattava di un caso in cui l’impresa era nell’impossibilità di continuare svolgere la normale attività produttiva a seguito del sequestro dello stabilimento da parte dell’autorità giudiziaria penale per inquinamento ambientale, cui era seguita la decisione dell’imprenditore di licenziare tutto il personale. In giudizio questi aveva quindi invocato la norma (art. 3, 3° comma L. n. 223 del 1991) che in caso d’impossibilità di prosecuzione dell’attività produttiva esonera gli organi delle procedure concorsuali dal contributo dovuto in ogni caso di messa in mobilità del personale. La Corte ha escluso l’applicazione analogica della norma esonerativa all’imprenditore normale, data la natura eccezionale della stessa.
Sezione: Previdenza