NASpI anticipata: obbligo incondizionato di restituzione in caso di rapporto di lavoro subordinato
Corte di Cassazione, sentenza 21 gennaio 2025, n. 1445
Durante il periodo in cui beneficiava dell’anticipato versamento della NASpI, quale incentivo all’autoimprenditorialità, avviando effettivamente un’attività autonoma, un ex dipendente aveva svolto altresì quattro giorni di lavoro subordinato, provocando la richiesta dell’INPS di restituzione integrale dell’anticipazione ottenuta, in base all’art. 8, comma 4°, D. Lgs. n. 22/2015. Nel giudizio conseguentemente promosso dal beneficiario dell’assegno, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS avverso la sentenza d’appello per un problema processuale relativo alla violazione del divieto di nova in appello e tuttavia ha ritenuto, a norma dell’art. 363, co. 3, c.p.c., di pronunciarsi anche su di un secondo profilo di censura. I giudici dell’appello avevano infatti ritenuto che la norma citata, che prevede la restituzione integrale dell’anticipazione in caso di istaurazione di un rapporto subordinato, consenta la prova contraria, idonea a riqualificare detto rapporto come autonomo. La Corte disattende questa interpretazione, ricordando che per principio generale, desumibile dall’art. 1415, co 1, c.c., la simulazione non può essere opposta ai terzi che hanno fatto affidamento sull’apparenza creata dal contratto; nel caso di specie all’INPS, terzo rispetto al contratto di lavoro stipulato tra le parti e titolare di pretese (in specie di carattere restitutorio) che verrebbero ad essere compromesse laddove si consentisse alle parti di poter provare nei suoi confronti la simulazione.